MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dalla
Polisportiva Rosafanti Rugby 2 ASD
(di seguito, l’Associazione), come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio
2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana di Rugby (FIR)
Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della Polisportiva Rosafanti
Rugby 2 ASD
indipendente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e
deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni
dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta
Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche
di Safeguarding.
L’obiettivo del presente modello ha l’obiettivo di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che
assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano
l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale
di tutti i tesserati.
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva deve essere pubblicato sulla
homepage del sito dell’Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Responsabile
Safeguarding della Federazione per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie,
insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle
condotte discriminatorie della Federazione Italiana Rugby.
Diritti e doveri
A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:
– a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
– alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione,
indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale,
lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o
sportiva;
– a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.
Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in
forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli
indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.
I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello,
il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di
ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle
condotte discriminatorie della Federazione Italiana …….…
Prevenzione e gestione dei rischi
Comportamenti rilevanti
Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:
– l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la
sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e
autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato
attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
– l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento,
schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o
indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del
tesserato. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore
performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati,
infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono
il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
– la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia
esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono
anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste
indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra
forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
– l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o
con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato.
Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o
indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
– la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei
doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o
condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che
venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente
e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
– l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed
emotivo;
– l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti
di riti contrari al buon costume;
– il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo
individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri
strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno
o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere
in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che
determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni,
critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva,
diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti
dalla vittima);
– i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto
discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico, prestazioni
sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona
e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
L’Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di
prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per garantire la
protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi.
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto autonomo e possibilmente
indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti
con abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni
delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dalla
Federazione Italiana Rugby alla quale l’Associazione è affiliata.
Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti, designato
come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.
In ogni caso, il responsabile safeguarding all’interno delle società/associazioni sportive svolge funzioni
di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore
di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere
anche funzioni ispettive.
Il Responsabile safeguarding sarà tenuto a sensibilizzazione i membri dell’associazione sulle questioni di
safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti.
Il Responsabile safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri
dell’associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la
registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.
Il Responsabile safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni
riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo
riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.
Il Consiglio direttivo potrà sospendere o la rimuovere il responsabile safeguarding in caso di mancata
conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell’associazione relative alla protezione dei minori.
Uso degli spazi dell’Associazione
Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’Associazione durante
gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati.
Presso le strutture in gestione o in uso all’Associazione devono essere predisposte tutte le misure
necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.
Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente agli
atleti e alle atlete della Polisportiva Rosafanti Rugby 2 ASD.
Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o
genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo
per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intelletivo/
relazionale.
In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario
qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione
sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso
esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona
offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona
(atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).
Trasferte
In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere,
eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i
dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore.Durante
le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto
se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi
ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.
Tutela della privacy
A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci
dell’Associazione all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una
raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e
comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte,
all’adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.
In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito
consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e
regolamenti.
L’Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all’atto dell’iscrizione/tesseramento, può
pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni
di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono
causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.
La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall’Associazione contenente dati personali dei
tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l’inaccessibilità alle persone
non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data
breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare
del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’autorità Garante
per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e
le libertà delle persone fisiche.
Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e
devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli
interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.
Inclusività
L’Associazione/Società garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società
sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali,
disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione
patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
L’Associazione/Società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre
associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica
o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive
dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l’Associazione/Società loro coetanei.
La Polisportiva Rosafanti Rugby 2 ASD
si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o famigliare, favorendo la
partecipazione di suddetti atleti alle attività dell associazione anche mediante scontidelle quote di tesseramento e/o mediante
accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.
Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni
Segnalazione dei comportamenti lesivi
In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri
tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi,
violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all’indirizzo email
safeguarding@rosafantirugby.it . Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso
esclusivamente del Responsabile.
In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Garante per
la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office all’indirizzo email
safeguarding@rosafantirugby.it .
In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza
alle forze dell’ordine.
L’Associazione deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di
vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
– presentato una denuncia o una segnalazione;
– manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
– assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
– reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
– intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.
Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
– mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce
parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della
violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
– violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce
parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della
violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di
fiducia tra l’autore e l’Associazione/Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un
reato;
– violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
– effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
– violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Polisportiva Rosafanti Rugby 2 ASD
– violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei
confronti dei destinatari del presente modello;
– atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati,
direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
– mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente
tra l’autore della violazione e la Polisportiva Rosafanti Rugby 2 ASD, nonché del rilievo e gravità della
violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate
tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento
relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa
svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno
eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di
responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le
altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello
attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’Associazione/Società.
Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti
I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello,
inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione, e della
documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la
prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono
definiti illeciti disciplinari.
Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono
essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
– richiamo verbale per mancanze lievi;
– ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
– multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione;
– sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
– risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.
Ai fini del precedente punto:
1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che
violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei
minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme
alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
2. incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo,
durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o
violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei
minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non
conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza
esterna;
3. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale
retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni
per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico,
o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali:
a) l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del
Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della
violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
b) la violazione delle misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del
segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel
presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la
Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
4. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un
massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di
infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale
retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello
e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di
genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a
garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra
forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
5. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore
che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento
inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti
e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la
distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle
informazioni
e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
Sanzioni nei confronti dei volontari
Nei confronti dei volontari dell’Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

richiamo verbale per mancanze lievi;

ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;

allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;

rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.
Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”.
Obblighi informativi e altre misure
L’Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale.
Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l’Associazione deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i propri tesserati, associati e volontari. L’Associazione deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
L’Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della federazione sportiva di competenza, nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente.L’Associazione deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.
L’Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
L’Associazione deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
L’Associazione deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.